Informazioni generali
La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell'Art. 1).  La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Pieve di Cento, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un'unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla Legge, i cittadini comunitari ed extracomunitari devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio e unione civile.

Come dichiarare una Convivenza di Fatto
Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione (modulo allegato in fondo alla pagina) sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità in corso di validità.
La dichiarazione può essere presentata: 
- via e-mail alla casella PEC: comune.pievedicento@pec.renogalliera.it 
- via e-mail alla casella PEO: anagrafe@comune.pievedicento.bo.it 
- via posta raccomandata al Comune di Pieve di Cento – Ufficio Anagrafe – Piazza A. Costa, 17 – 40066 Pieve di Cento (BO)
- direttamente all'Ufficio anagrafe, previo appuntamento per il deposito della documentazione.

Cancellazione di una Convivenza di Fatto
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
• d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Pieve di Cento di uno o entrambi i componenti della  Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
• su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di  entrambe le parti interessate). 

La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo allegato in fondo alla pagina), unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
- via e-mail alla casella PEC: comune.pievedicento@pec.renogalliera.it
- via e-mail alla casella PEO: anagrafe@comune.pievedicento.bo.it
- via posta raccomandata al Comune di Pieve di Cento – Ufficio Anagrafe – Piazza A. Costa, 17 – 40066 Pieve di Cento (BO)
- direttamente all'Ufficio anagrafe, previo appuntamento per il deposito della documentazione.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione.

Effetti della dichiarazione della Convivenza di Fatto
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45); 
g) diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto. 

Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
• forma scritta
• atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale al seguente indirizzo: comune.pievedicento@pec.renogalliera.it 

Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.

Modulistica

  • Modulo cessazione della convivenza di fatto

    File PDF
  • Modulo dichiarazione convivenza di fatto

    File PDF